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Obiettivi Assoskipper
Obiettivi per promuovere il lavoro del diporto nautico professionale
La situazione normativa attuale non prevede la figura dello “skipper del diporto”, lasciando chi svolge questa
attività in una incertezza continua, relativa ai doveri e ai diritti nei confronti di tutti i soggetti con cui si
rapporta durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Gli interessi che ruotano intorno alla figura dello “Skipper del diporto”, non riguardano solo sé stesso, ma
sono molteplici, partendo dalle società di charter e noleggio, dagli armatori, dai locatari e noleggianti, dalle
agenzie intermediatrici, per arrivare a tutto l’indotto del settore, che a monte e a valle beneficia dell’attività
dello “Skipper del diporto”.
L’inquadramento legislativo di tale figura, dunque non può portare che certezze per tutti, in ambito
amministrativo, commerciale, previdenziale, assicurativo e altro ancora, rendendo finalmente questo lavoro
una “professione” dignitosa e riconosciuta come tale.
ASSOSKIPPER si prefigge di porsi come interlocutore nei confronti delle istituzioni, per avviare un percorso
che trovi soluzione a questa grave mancanza.
Gli obiettivi primari che ASSOSKIPPER si pone sono:
A) Stimolare presso le istituzioni l’emanazione del decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 3 novembre
2017, n. 229, relativo alla figura “dell’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe”, definendone i
suoi contenuti;
B) Stimolare presso le istituzioni una nuova legge che definisca univocamente la figura dello “Skipper
del Diporto”, come figura professionale riconosciuta e indipendente;
C) Stimolare presso le istituzioni la definizione dei percorsi formativi per ottenere quanto sopra;
D) Proporsi come primario ente per la tutela e l’elevazione professionale e culturale dei soci.
E) Proporsi come centro di riferimento per accogliere le istanze di tutti gli operatori del settore,
promuovere il confronto e la discussione, ai fini di raggiungere i punti A) B) C) e D)
La situazione legislativa e gli ambiziosi obiettivi che ASSOSKIPPER si propone, necessitano del maggior
supporto possibile da parte di tutti gli operatori del settore: gli “skipper” stessi, le società di charter, le società
di noleggio, le agenzie di intermediazione.
La proposta dei ASSOSKIPPER vuole essere di “rottura” dello Status Quo in cui “naviga” il settore del diporto,
nello specifico ambito di cui si parla. L’unica voce attuale che si leva a favore di tutti gli operatori nel diporto
nautico professionale.
Ci auguriamo che anche te possa essere interessato a partecipare a questa iniziativa, per assicurare a tutti
gli operatori del settore la dovuta dignità che gli spetta, a fronte del continuo impegno nell’attività
lavorativa di ogni giorno.
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Chi Siamo
ASSOSKIPPER è un’associazione che si pone come interlocutore nei confronti delle istituzioni per promuovere il lavoro del diporto nautico professionale. La situazione normativa attuale non prevede la figura dello “skipper del diporto”, lasciando chi svolge questa attività in una incertezza continua, relativa ai doveri e ai diritti nei confronti di tutti i soggetti con cui si rapporta durante lo svolgimento del proprio lavoro. Gli interessi che ruotano intorno alla figura dello “Skipper del diporto” sono molteplici, partendo dalle società di charter e noleggio, dagli armatori, dai locatari e noleggianti, dalle agenzie intermediatrici, per arrivare a tutto l’indotto del settore, che a monte e a valle beneficia dell’attività dello “Skipper del diporto”. L’inquadramento legislativo di tale figura, dunque, non può portare che certezze per tutti, rendendo finalmente questo lavoro una “professione” dignitosa e riconosciuta come tale.
ASSOSKIPPER si prefigge di porsi come primario ente per la tutela e l’elevazione professionale e culturale dei propri soci. Gli obiettivi primari che l’associazione si pone sono:
A) Stimolare presso le istituzioni l’emanazione del decreto attuativo previsto dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, relativo alla figura “dell’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe”, definendone i suoi contenuti;
B) Stimolare presso le istituzioni una nuova legge che definisca univocamente la figura dello “Skipper del Diporto”, come figura professionale riconosciuta e indipendente;
C) Stimolare presso le istituzioni la definizione dei percorsi formativi per ottenere quanto sopra;
D) Proporsi come primario ente per la tutela e l’elevazione professionale e culturale dei propri soci;
E) Proporsi come centro di riferimento per accogliere le istanze di tutti gli operatori del settore, promuovere il confronto e la discussione, ai fini di raggiungere i punti A) B) C) e D).
La situazione legislativa e gli ambiziosi obiettivi che ASSOSKIPPER si propone necessitano del maggior supporto possibile da parte di tutti gli operatori del settore: gli “skipper” stessi, le società di charter, le società di noleggio, le agenzie di intermediazione. La proposta di ASSOSKIPPER vuole essere di “rottura” dello Status Quo in cui “naviga” il settore del diporto, nello specifico ambito di cui si parla. L’unica voce attuale che si leva a favore di tutti gli operatori nel diporto nautico professionale. Ci auguriamo che anche tu possa essere interessato a partecipare a questa iniziativa, per assicurare a tutti gli operatori del settore la dovuta dignità che gli spetta, a fronte del continuo impegno nell’attività lavorativa di ogni giorno.
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Satuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ ASSOSKIPPER FUTURI CAPITANI DEL DIPORTO ”
ART.1 – Denominazione, sede e durata
Oggi 18/10/2020, in Montelupo Fiorentino è costituita l’Associazione “ASSOSKIPPER FUTURI CAPITANI DEL DIPORTO”
nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
La durata dell’Associazione è illimitata
L’associazione ha sede in Roma, Via della Scrofa n° 57 00186 ROMA
L’associazione è apartitica si atterrà ai seguenti principi: assenza al fine di lucro, democraticità della struttura, elettività è
gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
ART. 2 – Scopo
Per perseguire gli scopi sociali, l’Associazione in particolare si propone di agire riguardo:
a) L’inquadramento legislativo a tutela del lavoro e del prestigio professionale dei soci in ogni campo;
b) La rappresentanza delle istanze dei soci nei confronti delle istituzioni
c) L’instaurazione di un rapporto costante con l’autorità marittima inteso all’acquisizione di informazioni circa nuovi
regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di collaborazione con la stessa.
d) La salvaguardia e l’accrescimento delle occasioni di lavoro.
e) La tutela, l’assistenza morale e sociale, l’elevazione culturale dei soci;
f) La promozione della cultura marinara, della convivialità, della solidarietà:
g) La costituzione di un punto di riferimento e di aggregazione.
ART. 3 – Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le
persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio
Direttivo.
I soci posso essere:
Soci fondatori: che hanno fondato la presente associazione. Tra i quali verranno eletti i partecipanti agli organi sociali, per il
primo periodo sociale. Hanno diritto di voto nelle assemblee.
Soci Ordinari: persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento
della quota d’ingresso e del contributo annuo stabiliti dall’Assemblea ed usufruiscono delle attività dell’Associazione.
Hanno diritto di voto nelle assemblee.
Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione. Non hanno diritto di voto nelle assemblee.
Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante
conferimento in denaro o in natura. Non hanno diritto di voto nelle assemblee.
La qualità di socio e dei relativi diritti, si perdono esclusivamente per:
Dimissioni: che dovranno essere rassegnate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. I soci che non presentano la domanda
con questa modalità saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati in quanto tali al versamento della
quota annuale di associazione.
Sulle dimissioni delibera, prendendone atto, il Consiglio Direttivo.
Morosità: qualora il socio sia in ritardo di almeno tre mesi nei pagamenti di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, all’Associazione.
Il socio moroso deve essere invitato dal Segretario dell’Associazione, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la
sua posizione; nel contempo, gli verrà interdetta la partecipazione alle attività sociali. Trascorsi inutilmente 30 giorni il
Socio si intenderà radiato, salvo restando il diritto dell’Associazione, da esercitare anche con mezzi legali, di esigere
quanto dovuto compreso le quote associative dell’anno in corso e quanto altro.Provvedimenti disciplinari: che potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo a carico di quei soci che non si attengono
allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione o che commettono azioni contrarie alla morale e al decoro, o la cui
condotta costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento dell’Associazione e/o al suo prestigio.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di:
- Osservare le norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento dell’Associazione riguardanti le varie attività sociali
e in genere ogni provvedimento e deliberazione dei competenti organi direttivi, amministrativi e di autogoverno
dell’Associazione; - Comportarsi cordialmente con tutti gli altri soci e mantenere comunque un contegno tale da non offendere la loro
sensibilità o il loro prestigio;
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, da versarsi da parte dei soci annualmente ed anticipatamente.
Il contributo associativo non è trasmissibile né per atto tra vivi né per mortis causa e non è rivalutabile.
In nessun caso le quote associative annuali potranno essere restituite al socio che le ha versate.
ART. 4 – Mezzi di finanziamento
La Associazione si finanzia con le seguenti entrate: - quote associative ordinarie;
- contributi volontari degli aderenti e di altri;
- eventuali lasciti, donazioni, ecc.;
- entrate derivanti da attività promozionali e commerciali realizzate in forma occasionale.
- contributi dallo Stato, dalle Regioni, di Enti Locali, di Enti o istituzioni pubblici;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi Internazionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ART. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Tesoriere
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
ART. 6 – Assemblea dei soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla
legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è
il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere il Consiglio Direttivo
b) ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilità dal Consiglio Direttivo
c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione
L’assemblea straordinaria ha il compito:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’associazione stessa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività
e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’Associazione, contenente anche gli indirizzi
economici e finanziari.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo
o da almeno un terzo dei soci. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di
calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione è effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo
raccomandata o posta elettronica. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima
che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva
dello stesso giorno della prima convocazione. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento
della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un
voto.L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente
costituita quando prima convocazione è presente o rappresentata per delega da almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni
sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta
in volta dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal
presidente.
ART. 7 – Consiglio Direttivo
Il C.D. esegue i mandati dell’Assemblea che gli affida tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie. Il C.D. è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 soci eletti
dall’ Assemblea oltre il Presidente. Il C.D. ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea. Al C.D.
compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’associazione; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di
stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il C.D. può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il C.D. nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario.
I membri del C.D. durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il C.D.
provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’assemblea per nuove elezioni. Ogni membro del C.D. dovrà essere Invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in
caso di Urgenza il C.D. potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione potrà essere fatta e
mezzo lettera raccomandata. O da consegnare a mano. A mezzo posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del C.D. è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di
quest’ultimo da un altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario
sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede
la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni del CD possono essere svolte anche in via telematica in teleconferenza.
ART. 8 – il Presidente
Il Presidente é eletto dall’Assemblea. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile:
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati temporanei poteri
che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
ART. 9 – Il Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
Provvede alla regolare e corretta gestione contabile;
Coadiuva il consiglio direttivo nella preparazione del bilancio consuntivo e preventivo;
Provvede alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell’associazione
ART 10 – Bilancio e proventi dell’attività
La gestione sociale annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.Entro il 30 giugno di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio relativo all’esercizio precedente, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio
preventivo dell’esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve non potranno in alcun modo essere erogati o ripartiti tra i soci, neanche
in via indiretta, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno pertanto reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali statutariamente
previste.
ART. 11 – Modifiche statutarie
Le modifiche od integrazioni delle norme contenute nel presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea che delibera circa le modifiche o le integrazioni delle norme contenute nel presente statuto è validamente
costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 12 – Scioglimento
L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea.
L’avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 13 – Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi dell’ordinamento
giuridico dello Stato.